Art. 5.

      1. Le domande di iscrizione al RSRT devono essere presentate su carta libera al Ministero degli affari esteri tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, da parte di singoli individui, associazioni e società che producono informazione e cultura italiana a mezzo stampa, radio o televisione all'estero, allegando la relativa documentazione.
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta al Ministero degli affari esteri, unitamente al proprio parere, predisponendo un apposito elenco recante i dati personali dei richiedenti e le date di decorrenza dei provvedimenti di iscrizione al RSRT.